Danni da mansioni inferiori (demansionamento)
La Corte di Cassazione – Sezione Lavoro, con sentenza 10 gennaio 2018, n. 330, ha ribadito che il lavoratore assegnato a mansioni inferiori ha diritto al risarcimento dei danni. Il demansionamento costituisce un fatto potenzialmente dannoso sia sul piano patrimoniale sia su quello non patrimoniale.
Danno patrimoniale
Secondo la Suprema Corte, l’inadempimento datoriale può comportare un danno da perdita della professionalità di contenuto patrimoniale che può consistere sia nell’impoverimento della capacità professionale del lavoratore e nella mancata acquisizione di un maggior saper fare, sia nel pregiudizio subito per la perdita di chance, ossia di ulteriori possibilità di guadagno o di ulteriori potenzialità occupazionali.
Danno non patrimoniale
Inoltre, la modifica in peius delle mansioni è potenzialmente idonea a determinare un pregiudizio a beni di natura immateriale, anche ulteriori rispetto alla salute.
Infatti, nella disciplina del rapporto di lavoro sono numerose le disposizioni che assicurano una tutela rafforzata del lavoratore, con il riconoscimento di diritti oggetto di tutela costituzionale.
Da ciò deriva la configurabilità di un danno non patrimoniale, risarcibile ogni qualvolta, superando il confine dei sacrifici tollerabili, vengano violati diritti della persona del lavoratore, oggetto di peculiare tutela al più alto livello delle fonti della legge.
Richiamando le Sezioni Unite (Cass. Sez. Un. n. 26972 del 11.11.2008 e “sentenze gemelle”), la Corte ha attribuito adeguato rilievo alla dignità personale del lavoratore che è costruita come diritto inviolabile, in riferimento agli articoli 2, 4 e 32 della Costituzione.
Sono lesivi di tale dignità proprio i pregiudizi alla professionalità da dequalificazione, che si risolvano nella compromissione delle aspettative di sviluppo della personalità del lavoratore che si svolge nella formazione sociale costituita dall’impresa.
Liquidazione del danno non patrimoniale e prova presuntiva
Per non avere il “bene persona” un prezzo, la liquidazione del danno non patrimoniale comporta che, diversamente da quello patrimoniale, il ristoro pecuniario non può mai corrispondere a una esatta misurazione e si impone, invece, la valutazione equitativa, anche attraverso il ricorso alla prova presuntiva, che potrà costituire pure l’unica fonte di convincimento del Giudice.