Decreto Dignità: le novità in materia di diritto del lavoro
Con il c.d Decreto Dignità, decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 8 del 2 luglio 2018, sono state emanate «DISPOSIZIONI URGENTI PER LA DIGNITA’ DEI LAVORATORI E DELLE IMPRESE».
In questa sintesi mi soffermo solo sulle principali novità introdotte alla normativa giuslavoristica, riportandole in forma redazionale (i valori espressi in numeri sono quelli così come modificati dal D.L.):
1) Contratti a termine:
- ridotto il tetto massimo della durata ordinaria dei contratti a termine a 12 mesi;
- la durata, invece, potrà essere sino a 24 mesi solo in presenza di: a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività per esigenze sostitutive di altri lavoratori; b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria;
- con l’eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni, l’apposizione del termine del contratto è priva di effetto se non risulta da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall’inizio della prestazione; l’atto scritto contiene, in caso di rinnovo, la specificazione delle esigenze di cui al comma 1 in base alle quali è stipulato; in caso di proroga dello stesso rapporto tale indicazione è necessaria solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi;
- (rinnovo) il contratto può essere rinnovato solo a fronte delle esigenze di cui alle suddette citate lettere a) e b); (proroga) il contratto può essere prorogato liberamente nei primi 12 mesi e, successivamente, solo in presenza delle esigenze di cui alle suddette citate lettere a) e b);
- l’impugnazione del contratto a tempo determinato deve avvenire, con le modalità previste dal primo comma dell’articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, entro 180 giorni dalla cessazione del singolo contratto;
- il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a 24 mesi, e, comunque, per un massimo di 4 volte nell’arco di 24 mesi a prescindere dal numero dei contratti; qualora il numero delle proroghe sia superiore, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della 5^ proroga;
- tali novità trovano applicazione ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati successivamente all’entrata in vigore del Decreto Dignità nonché ai rinnovi ed alle proroghe dei contratti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2) Contratti di somministrazione del lavoro a tempo determinato:
- al contratto di somministrazione del lavoro a tempo determinato si applica la disciplina propria dei contratti a termine (Capo III del D.Lgs. n. 81/2015), con l’esclusione delle sole ipotesi di cui agli articoli 23 e 24 del D.Lgs. n. 81/2015 (prima erano esclusi anche i casi contemplati all’art. 19, commi 1,2,3 e all’art. 21 D.Lgs n. 81/2015); ciò vuol dire che la disciplina di cui al detto Capo III si applica anche per la durata del contratto di somministrazione a tempo determinato, che non potrà essere superiore a 12 mesi, portati sino a 24 mesi solo in presenza di: a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività per esigenze sostitutive di altri lavoratori; b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria;
- ciò vuol dire che in tutti gli altri casi, la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l’altro, non può superare i 24 mesi;
- ai fini del computo di tale periodo si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti, nell’ambito di somministrazioni di lavoro a tempo determinato;
- qualora il limite dei 24 mesi sia superato, per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di tale superamento;
- fermo quanto appena detto, un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti, della durata massima di 12, può essere stipulato presso la direzione territoriale del lavoro competente per territorio e, in caso di mancato rispetto della descritta procedura, nonché di superamento del termine stabilito nel medesimo contratto, lo stesso si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data della stipulazione.
- il contratto può essere rinnovato solo a fronte delle esigenze di cui alle suddette citate lettere a) e b); il contratto può essere prorogato liberamente nei primi 12 mesi e, successivamente, solo in presenza delle esigenze di cui alle suddette citate lettere a) e b);
- il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a 24 mesi, e, comunque, per un massimo di 4 volte nell’arco di 24 mesi a prescindere dal numero dei contratti. Qualora il numero delle proroghe sia superiore, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della 5^ proroga.
- qualora il lavoratore sia riassunto a tempo determinato entro dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a sei mesi, il secondo contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato.
3) Indennità risarcitoria in caso di licenziamenti ingiustificati in regime di Jobs Act:
- nei casi in cui risulta accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un’indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a 6 e non superiore a 36 mensilità.
4) Incremento contribuzione contratto a tempo determinato.
- il contributo di cui all’articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è aumentato dello 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in somministrazione.
5) Deroga per i contratti stipulati dalla Pubblica Amministrazione.
- le disposizioni degli articoli 1, 2 e 3 del Decreto Dignità non si applicano ai contratti stipulati dalla Pubblica Amministrazione per i quali continua ad applicarsi la disciplina anteriore all’entrata in vigore del decreto medesimo.
6) Decorrenza.
- il Decreto Dignità entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
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