Licenziamento per supero del comporto e prova malattia
Che si tratti di differenze retributive o, come nel caso in commento, di licenziamento per supero del comporto, è bene sempre ricordare che le buste paga sono e restano dei documenti di provenienza datoriale.
La ricezione di esse da parte del lavoratore non vuole affatto dire che vi sia stata accettazione dei titoli che vengono ivi liquidati.
La Corte di Cassazione, con la sentenza 23.1.2018 n. 1634, ha confermato il suo costante orientamento circa l’insufficienza delle buste paga come prova del superamento del periodo di comporto per malattia.
Nel caso esaminato dalla Suprema Corte, il lavoratore aveva contestato il superamento del periodo di comporto, sostenendo come alcune giornate di presunta malattia fossero state, in realtà, giornate di ferie.
La prova della malattia.
Il datore di lavoro ha preteso di provare le giornate di malattia, mediante l’esibizione delle buste paga in cui quelle giornate, oggetto di contestazione, risultavano liquidate come malattia.
La tesi datoriale era basata sul fatto della mancata e tempestiva contestazione delle buste paga, da cui far discendere l’accettazione tacita del contenuto delle stesse.
E’ un errore in cui troppo spesso cadono i datori di lavoro, che finiscono per annettere alle buste paga un valore probatorio che non hanno.
Il consiglio?
Se vuoi licenziare qualcuno perché ha superato il periodo contrattuale di conservazione del posto (c.d. comporto), devi dedicare del tempo a fare quattro operazioni in fondo semplici:
1) fai un elenco di tutti i periodi/giornate di assenza che risultano “coperti” da certificazione medica (ad es.: malattia da … a … e così via);
2) raccogli tutti i certificati medici in questione e fai un ulteriore controllo tra essi e gli elencati periodi di malattia;
3) quindi, sei pronto per stilare la lettera di licenziamento, in cui sarà opportuno riprodurre l’elenco di cui al punto 1 (non è necessario elencare tutti i giorni di malattia e basterebbe il numero complessivo di essi; tuttavia, è proprio in questa semplificazione che si commettono errori irrimediabili);
4) produci in giudizio tutti i certificati medici, poiché costituiscono l’unica e incontestabile prova delle assenza per malattia.
Rammento che il licenziamento per superamento del periodo di comporto è assimilabile al giustificato motivo oggettivo e, quindi, non avendo carattere disciplinare, non necessita di alcuna previa contestazione.