Mobbing e prova della persecuzione
Sei vittima di “mobbing” e vuoi essere risarcito? Allora, non parlare di mobbing.
Il recente caso deciso da Cass. Sez. Lav. con l’ordinanza 20.11.2017, n. 27444 è un rumoroso campanello d’allarme per tutti quei clienti che vanno dal loro Avvocato “pretendendo” che si denunci il “mobbing”.
Il “mobbing” sul lavoro non ha una disciplina legislativa, ma è solo il portato di alcune pronunce dei Giudici.
Essi, tuttavia, sono andati a cercare concrete situazioni dannose per il lavoratore, pur riconducendole nell’alveo semplificatore del c.d. “mobbing”, in quanto caratterizzate dall’intento persecutorio del datore di lavoro (o dei suoi preposti).
Infatti, il motivo persecutorio è decisivo per la fattispecie del “mobbing”, poiché il datore di lavoro può porre in essere fatti e atti legittimi che, però, per l’intento persecutorio, divengono illeciti e produttori di danno.
Ebbene, se il lavoratore (nella fattispecie, lasciato inattivo per un lungo periodo, con danni alla salute psico-fisica), si limitasse a denunciare il “mobbing”, descrivendo fatti e atti di per sé legittimi, ma idonei a recargli danno, senza però provare l’intento persecutorio, si vedrebbe respingere la domanda, per difetto di prova.
Opportuno ricorrere agli istituti giuridici esistenti.
Allora, è consigliabile innanzitutto inquadrare giuridicamente la fattispecie da denunciare, facendo ricorso agli istituti giuridici esistenti e vedere se tra quest’ultimi vi sia quello più funzionale al risultato sperato dal lavoratore.
Ad esempio, come nel caso di specie, meglio avrebbe fatto il lavoratore a denunciare la violazione dell’art. 2087 c.c. (“Tutela delle condizioni di lavoro”), allegando e provando il danno subito all’integrità psico-fisica o alla vita di relazione.
Tale scelta, infatti, avrebbe comportato l’onere del datore di lavoro di provare di aver adottato tutte le misure necessarie e possibili per tutelare l’integrità fisica e la personalità morale del prestatore di lavoro, altrimenti lese dalla lunga inattività.
Quindi, non parliamo “alla moda” di mobbing, ma chiediamo al nostro Avvocato di cercare l’istituto giuridico tradizionale che meglio che si attagli al caso concreto, previa corretta valutazione delle prove a sostegno dei fatti lamentati.