Remunerazione dei medici specializzandi ante 1.1.1983

 In Diritto del lavoro

La recentissima sentenza della Corte di Giustizia Europea del 24.1.2018 (in cause riunite C-616/16 e C617/16) ha alimentato le speranze di molti medici di ricorrere contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per chiedere il risarcimento per la mancata attuazione dell’obbligo di adeguata remunerazione, anche per le specializzazioni iniziate prima del 1.1.1983 e terminate successivamente.

La sentenza è alquanto importante per due aspetti.

I criteri di determinazione dell’ammontare del risarcimento in favore dei medici

Il primo di questi aspetti viene affrontato direttamente dalla Corte di Giustizia Europea nel punto 47 della sentenza, nel quale si afferma che il risarcimento deve essere determinato in base a quanto previsto dalla “normativa nazionale di trasposizione” della direttiva.

Ecco cosa ha detto la Corte di Giustizia EU: “A questo proposito, al fine di determinare il livello e i metodi di
fissazione di una remunerazione adeguata per il periodo antecedente alla trasposizione nell’ordinamento italiano della direttiva 82/76, occorre prendere in considerazione, in particolare, le soluzioni fornite al riguardo nella normativa nazionale di trasposizione di tale direttiva”.

E’ importante ricordare come la direttiva n. 82/76/CEE avesse introdotto l’obbligo per gli stati membri, di quantificare legislativamente, entro il 31.12.1982, l’entità della retribuzione per gli specializzandi e come l’Italia, invece, avesse a ciò provveduto solo con effetti dall’anno accademico 1991/1992.

La prescrizione

Il secondo aspetto riguarda indirettamente la prescrizione in quanto, troverebbe una smentita la tesi sfavorevole ai medici, secondo cui il termine decennale di prescrizione sarebbe iniziato a decorrere dalla data di entrata in vigore della L. n. 370/99 del 27.10.1999.

Infatti, se tale legge non può avere rilievo, in quanto non è la “normativa nazionale di trasposizione”, per i medici iscritti ai corsi prima del 1991, è possibile sostenere che la prescrizione non sia mai iniziata a decorrere, non essendo mai stata attuata per quei medici la direttiva.

Ovviamente, con tutte le cautele del caso e senza lasciarsi prendere da facile euforia, è opportuno far esaminare ogni singolo caso dal proprio Avvocato di fiducia.

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